Agenti di Commercio e Società

L’agente (persona fisica) e quello sotto forma di società hanno gli stessi diritti ?
In termini astratti sicuramente si, ma nella pratica la risposta è: NO

Le differenze tra il singolo agente e la società di agenzia sono molteplici, alcune macroscopiche.

Quando si comincia a pensare di pagare troppe imposte, la prima cosa che propone il consulente è quella di trasformare l’agenzia in società, spesso senza neanche fare analisi approfondite e simulazioni al fine di valutare appieno la convenienza.

Di solito si procede a formare una società di persona SNC o SAS con la propria moglie, o con i figli, od anche con uno o più agenti. Altre volte viene fatto su invito della mandante, accampando vari motivi, ma ben conoscendo i risvolti negativi.

Sembrerebbe un gioco da ragazzi, ma spesso non si valuta appieno i costi della società e la sua reale convenienza ed il fiscalista non conosce, od omette di comunicare, i rischi che una siffatta trasformazione può comportare.

In genere il contratto di agenzia è un negozio giuridico fondato su l’ “intuitu personae”, ovvero è basato sulla fiducia personale. Sarebbe sufficiente che un solo membro della società esca o entri, che la mandante possa recedere dal rapporto per colpa dell’agente e senza il riconoscimento di alcuna indennità.

Andando per gradi analizziamo nello specifico le varie possibilità, cosa accadrebbe se:

1) Si trasformasse il rapporto con la mandante da agente singolo a società:

a) la mandante può risolvere il contratto senza riconoscere le indennità di fine rapporto ad eccezione del Firr.
b) la mandante continua il rapporto e fa sottoscrivere un nuovo mandato intestato alla società, ciò potrebbe provocare la perdita di tutto il pregresso rapporto con relativa perdita delle indennità fino ad allora maturate.

2) Una società di agenzia modificasse il proprio assetto facendo entrare od uscire un socio.
a) si possono verificare le stesse situazioni previste al punto 1) lettera a) e b)

3) Uno dei soci dell’agenzia decidesse di uscire perché ha finalmente raggiunto l’età pensionabile.
a) questo è l’aspetto più subdolo, a differenza dell’agente singolo, il socio non ha diritto alle indennità di fine rapporto previste dagli art. 10 e 12 degli AA.EE.CC.

Ciò si scopre purtroppo quando ormai è troppo tardi.

Ci sono colleghi che hanno dovuto rinunciare a centomila euro di indennità che avevano già considerato di loro proprietà.

4) La mandante fosse sottoposta a procedura concorsuale o fallimento.
a) in caso di fallimento della mandante, le società di agenzia sotto forma di società di capitali, SRL o SPA, non godono di privilegio, tutti i crediti, anche quelli provvigionali, sono considerati CHIROGRAFARI.

5) Si dovesse instaurare un contenzioso e relativa vertenza sindacale delle società di agenzia.
a) foro competente non è più quello del luogo di residenza dell’agente ma diventa quello dove ha sede la mandante, con costi notevolmente più alti avendo necessità di nominare due legali.
b) il tribunale competente non è quello del lavoro, ma quello civile, dove di solito vi sono giudici meno preparati in materia di agenzia, oltre ad avere tempi processuali notevolmente più lunghi considerato che la materia lavoro gode di una corsia preferenziale.
c) l’eventuale nomina di un CTP, consulente di parte, ha costi notevolmente più alti dovendo sopportare numerose trasferimenti.

Questi sono solo alcuni aspetti da valutare con attenzione nel momenti di effettuare qualsiasi modifica.

Rischi e problematiche